| La custodia delle armi. Obblighi di legge. |
| Scritto da Foxtrot60 |
| Sabato 27 Febbraio 2010 00:05 |
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L’art. 702 cod. pen. così stabiliva: “E' punito con l'ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:
Per quello che qui interessa, l’attenzione va posta sul precetto contenuto nel secondo comma. Tale articolo è stato sostituito, dapprima (in piena legislazione di emergenza terroristica degli anni ’70) dall’art. 20 della L. 18 aprile 1975 n. 110.
Art. 20 bis (introdotto dalla Legge n. 203 del 12 luglio 1991)
Com’è agevole osservare il legislatore ha descritto in maniera più minuziosa i comportamenti sanzionabili (ampliando le classi di accadimenti vietati) ed introducendo, tra l’altro, l’obbligo di diligente custodia anche per le munizioni. I due articoli (20 e 20 bis) sembrerebbero ripetitivi. In realtà, anche se di contenuto analogo/speculare, mirano ad evitare la sottrazione (art. 20) e l’uso incauto (art. 20 bis). La Cassazione ha avuto modo di precisare che gli articoli 20 e 20 bis della L. 110/75 non costituiscono norme di richiamo all’art. 702 c.p. ma riguarda l’ipotesi concernente l’omissione delle cautele necessarie ad impedire che un’arma possa in qualsiasi modo venire in possesso di chiunque all’insaputa o comunque al di fuori del controllo dell’autorità di pubblica sicurezza competente frustrando così quel particolare rigore che il legislatore ha emanato allo scopo di prevenire una diffusione incontrollata delle armi ritenuta estremamente pericolosa”. (Cass. Pen. Sez. I 17 marzo 1983 n. 2068) Ed anche se è un reato contravvenzionale (quindi: di minore gravità) comporta, per gli appassionati di armi, una sorta di sanzione “amministrativa” accessoria assai sgradevole: una sorta di “patente” di inaffidabilità alla detenzione delle armi con quello che, intuitivamente, ne consegue. Senza contare che gli articoli ora richiamati, costituiscono un unicum che ha il sapore del bizzarro: infatti, chi subisce il furto di armi, si espone, quasi sempre, ad indagini di Polizia per verificare se vi siano state colpevoli negligenze agevolative del reato. Come dire: oltre alla danno da parte dei ladri la punizione dello Stato! E’ appena il caso di osservare, rischiando di cadere nella banalità, che, a ben vedere, le norme richiamate altro non fanno che ordinare quello che è... normale attendersi da chi è possessore di armi: impedirne la sottrazione da parte dei criminali e l’uso indebito da parte di inesperti (minori, tossico dipendenti etc... ). E, tuttavia, poiché la violazione di tali precetti di normale prudenza e diligenza da “buon padre di famiglia” possono avere ricadute di carattere penale, è giusto esaminare il perimetro entro il quale la LEGGE si esprime. Come giustamente osserva il Mori “Codice delle armi e degli esplosivi”, ed. sesta, pag. 484: “la Cassazione non si è mai posta il problema di ricollegare queste norme con altre che regolano la detenzione e l’uso delle armi e quindi ha più volte affermato che l’art. 20 della L. 110 del 1975 indica genericamente un dovere di massima diligenza senza specificare, in concreto, il suo contenuto”. Con la conseguenza che, di volta in volta, spetta ai vari giudici di merito valutare, in concreto, quali comportamenti o meno siano degni di sanzione penale, e correlativamente, in subiecta materia, forieri di provvedimenti ablatori della P.A. La mancanza di parametri certi, come spesso avviene, ha dato luogo al proliferare di interpretazioni varie da parte dei singoli uffici di polizia deputati al controllo sul territorio. E’ accettabile una sorta di elastica discrezionalità, anche in relazione a specifici indici di allarme sociale, a seconda delle zone variamente interessate a fenomeni criminogeni. Tuttavia, la discrezionalità amministrativa fa il paio con quella giurisprudenziale sicchè, in alcune zone, i Commissariati di Ps ed i comandi delle stazioni dei carabinieri, sono imposte, per la custodia delle armi al domicilio, tutta una serie di misure di difesa (allarme, porte corazzate, inferriate alle finestre etccc). Senza dire, poi, che, a volte, si giunge a richiedere la custodia in armadio blindato//cassaforte. Corollario di quanto sopra è, che, come spesso accade, si riscontrino, in argomento, diverse e contraddittorie sentenze non solo dei giudici di merito ma, anche della stessa S.C. La giurisprudenza riporta il caso, quasi di scuola, e da prendere ad esempio in negativo, del tale che lasciò due revolvers in casa di campagna, in località disabitata, priva di qualsivoglia protezione e che, sottratti da malviventi lo esposero a (giusta) sanzione penale. Per altro verso, in sede di giudizio di legittimità è stato assolto il soggetto il cui figlio aveva divelto la parete posteriore di un armadietto chiuso a chiave per impossessarsi di una pistola. “Ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 20 bis comma secondo della L. 18.4.1975 n. 110, è sufficiente la semplice omissione delle cautele, a nulla rilevando la mancata effettiva apprensione delle armi da parte dei soggetti indicati nel comma precedente dello stesso articolo, tanto evincendosi dalla lettera e dalla ratio della norma incriminatrice, intesa a realizzare una tutela anticipata del bene protetto” (Cfr. ex pluribus: Cass. Sez. pen. I 21 gennaio 2004 n. 1809; Cass. I, 4 maggio 2004 n. 20950). “Ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 20 bis comma secondo della L. 18.4.1975 n. 110, (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi) è sufficiente la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell’uomo medio e proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare quale si presenta nel caso concreto. Ne consegue che la custodia dell’arma all’interno di un mobile ed in un ambiente nella particolare disponibilità del legittimo detentore (nella specie: nella camera da letto) va ritenuta cautela adeguata non richiedendo la norma incriminatrice né l’effettivo impossessamento da parte dei soggetti indicati nel comma precedente dello stesso articolo né l’adozione di precauzioni atte a precludere in modo assoluto a costoro l’impossessamento” (Cfr. cass. Pen. Sez. I, 15 marzo 2004 n. 12295). “In tema di armi, per l’integrazione del reato di cui all’art. 20 bis, secondo comma non è sufficiente la mera possibilità che taluna delle persone suindicate si impossessi delle armi, munizioni ed esplosivi lasciati incustoditi, in quanto è necessario l’effettivo impossessamento di esse da parte dei detti soggetti. La mera possibilità che i soggetti entrino in possesso di armi ed esplosivi lasciati alla loro portata per mancanza di diligenza ricade, invece, nella disciplina dettata in termini generali dall’art. 20 comma primo prima parte della L. 110/75. (Cfr. Cass. Sez. Pen. I, 3 dicembre 1999 n. 13894). In linea di massima, tuttavia, vige il divieto di “lasciare in giro le armi”. Questa regola di ovvia prudenza, al di là dei timori di incorrere nei rigori della legge, non dovrebbe mai essere ignorata. “Integra gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 20 bis della legge 110/75 la custodia in una stanza soggiorno frequentata da bambini, di alcune armi all’interno di un mobile con le ante di vetro che rendono ben visibile il contenuto e con la chiave del mobile posta sullo stesso in posizione ben visibile ed accessibile” (Cass. Pen. Sez. V, 1 marzo 2005 n. 07573). |






Commenti
Ernesto.
Grazie. Antonio
Grazie T.G.!
Massimo
Speriamo sia sempre e solo dottrina....
:-(